Sentenza 127/1987 (ECLI:IT:COST:1987:127)
Massima numero 4199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
08/04/1987; Decisione del
08/04/1987
Deposito del 15/04/1987; Pubblicazione in G. U. 22/04/1987
Titolo
SENT. 127/87 C. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA - ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE - INELEGGIBILITA' DI AMMINISTRATORI, REVISORI, SINDACI DI ENTI PUBBLICI REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 127/87 C. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA - ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE - INELEGGIBILITA' DI AMMINISTRATORI, REVISORI, SINDACI DI ENTI PUBBLICI REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione della legge regionale siciliana, che stabilisce l'ineleggibilita` di amministratori, sindaci e revisori di enti pubblici regionali alla carica di consigliere provinciale e comunale (di Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti) - pur non avendo riscontro in un'analoga previsione della legislazione statale - e` tuttavia sorretta da un'adeguata giustificazione, considerata la finalita` perseguita, di impedire la formazione di centri di potere e, quindi, la raccolta di voti attraverso l'uso strumentale delle cariche in questione - in sintonia del resto con le varie misure adottate dal legislatore statale nel territorio della stessa regione. Sicche`, nella specie, ricorrono quei "motivi adeguati e razionali", che - secondo la giurisprudenza della Corte - consentono di derogare al principio per cui la regione siciliana, pur nell'esercizio della potesta` legislativa primaria spettantele in materia elettorale a riguardo degli enti territoriali, non puo` prevedere cause di ineleggibilita` a consigliere comunale e provinciale nuove e diverse da quelle previste dal legislatore statale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in via principale nei confronti dell'art. 24, comma primo, della legge reg. siciliana 14 settembre 1979, n. 212, per asserito contrasto con l'art. 51 Cost.). - S. n. 108/1969.
La disposizione della legge regionale siciliana, che stabilisce l'ineleggibilita` di amministratori, sindaci e revisori di enti pubblici regionali alla carica di consigliere provinciale e comunale (di Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti) - pur non avendo riscontro in un'analoga previsione della legislazione statale - e` tuttavia sorretta da un'adeguata giustificazione, considerata la finalita` perseguita, di impedire la formazione di centri di potere e, quindi, la raccolta di voti attraverso l'uso strumentale delle cariche in questione - in sintonia del resto con le varie misure adottate dal legislatore statale nel territorio della stessa regione. Sicche`, nella specie, ricorrono quei "motivi adeguati e razionali", che - secondo la giurisprudenza della Corte - consentono di derogare al principio per cui la regione siciliana, pur nell'esercizio della potesta` legislativa primaria spettantele in materia elettorale a riguardo degli enti territoriali, non puo` prevedere cause di ineleggibilita` a consigliere comunale e provinciale nuove e diverse da quelle previste dal legislatore statale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in via principale nei confronti dell'art. 24, comma primo, della legge reg. siciliana 14 settembre 1979, n. 212, per asserito contrasto con l'art. 51 Cost.). - S. n. 108/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte