Sentenza 129/1987 (ECLI:IT:COST:1987:129)
Massima numero 4201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  08/04/1987;  Decisione del  08/04/1987
Deposito del 15/04/1987; Pubblicazione in G. U. 29/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 129/87. ELEZIONI - AMMINISTRATIVE COMUNALI - PROCEDIMENTO - ADEMPIMENTO DELLA VIDIMAZIONE DELLE LISTE DEGLI ELETTORI - ASSERITA ABROGAZIONE IN IPOTESI DI SVOLGIMENTO SIMULTANEO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma di cui all'art. 2 del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 (emanato al fine di uniformare taluni adempimenti organizzativi in caso di contemporaneo svolgimento di piu` consultazioni elettorali) ha riguardo ad un momento cronologicamente successivo - nell'iter procedimentale elettorale - a quello della vidimazione delle liste: essa, pertanto, non ha abrogato le anteriori disposizioni che prevedono modalita` tipiche dei singoli procedimenti elettorali ne`, in particolare, quella dell'art. 53 del d.P.R. n. 570 del 1960, relativo all'adempimento della vidimazione delle liste. Infatti l'esigenza accertativa delle liste permane comunque, anche in caso di elezioni abbinate: essa e` sempre tutelata attraverso l'obbligo della vidimazione, operazione essenziale per ogni tipo di elezione che non puo` mai venire meno, sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di consultazioni contestuali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 53, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte