Sentenza 131/1987 (ECLI:IT:COST:1987:131)
Massima numero 4203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
08/04/1987; Decisione del
08/04/1987
Deposito del 15/04/1987; Pubblicazione in G. U. 29/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 131/87. REGIONE SICILIANA - ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI DEPUTATO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DI AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI - RIMOZIONE DELLA SUDDETTA CAUSA DI INELEGGIBILITA' - CONDIZIONE - CESSAZIONE DALLE FUNZIONI - TERMINE - REGIME DEROGATORIO E TRANSITORIO - APPLICABILITA' AD ASSESSORI COMUNALI E PROVINCIALI E NON ANCHE A SINDACI E PRESIDENTI DI AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 131/87. REGIONE SICILIANA - ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI DEPUTATO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DI AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI - RIMOZIONE DELLA SUDDETTA CAUSA DI INELEGGIBILITA' - CONDIZIONE - CESSAZIONE DALLE FUNZIONI - TERMINE - REGIME DEROGATORIO E TRANSITORIO - APPLICABILITA' AD ASSESSORI COMUNALI E PROVINCIALI E NON ANCHE A SINDACI E PRESIDENTI DI AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non sussiste la violazione del diritto di elettorato passivo dei sindaci e Presidenti delle amministrazioni provinciali, relativamente ai quali l'impugnato art. 20 della legge regionale siciliana n. 31 del 1986 ha precisato quanto era gia` desumibile dalla precedente legge (n. 20 del 1986), ovvero che essi dovevano cessare dalla carica nel termine stabilito dalla legge (n. 6 del 1958) e cioe` almeno 90 giorni prima del compimento della legislatura, al fine di rimuovere la causa di ineleggibilita` a deputato dell'Assemblea regionale. Non vi era, infatti, ragione per applicare a tali soggetti la norma, dettata in via eccettuativa e transitoria, nei riguardi dei soli assessori dei medesimi enti - per la prima volta compresi nella categoria degli ineleggibili - e che prevedeva la cessazione dalle funzioni "entro 15 giorni dall'entrata in vigore" della legge, (n.20/1986), che ne disponeva l'ineleggibilita`, onde consentire loro, "nella prima applicazione" della legge, l'esercizio del diritto di elettorato passivo, dal quale sarebbero rimasti esclusi in forza della regola generale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 51 Cost., dell'art. 20 della legge reg. siciliana 24 giugno 1986, n. 31. - S. n. 130/1987.
Non sussiste la violazione del diritto di elettorato passivo dei sindaci e Presidenti delle amministrazioni provinciali, relativamente ai quali l'impugnato art. 20 della legge regionale siciliana n. 31 del 1986 ha precisato quanto era gia` desumibile dalla precedente legge (n. 20 del 1986), ovvero che essi dovevano cessare dalla carica nel termine stabilito dalla legge (n. 6 del 1958) e cioe` almeno 90 giorni prima del compimento della legislatura, al fine di rimuovere la causa di ineleggibilita` a deputato dell'Assemblea regionale. Non vi era, infatti, ragione per applicare a tali soggetti la norma, dettata in via eccettuativa e transitoria, nei riguardi dei soli assessori dei medesimi enti - per la prima volta compresi nella categoria degli ineleggibili - e che prevedeva la cessazione dalle funzioni "entro 15 giorni dall'entrata in vigore" della legge, (n.20/1986), che ne disponeva l'ineleggibilita`, onde consentire loro, "nella prima applicazione" della legge, l'esercizio del diritto di elettorato passivo, dal quale sarebbero rimasti esclusi in forza della regola generale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 51 Cost., dell'art. 20 della legge reg. siciliana 24 giugno 1986, n. 31. - S. n. 130/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte