Sentenza 133/1987 (ECLI:IT:COST:1987:133)
Massima numero 4206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
08/04/1987; Decisione del
08/04/1987
Deposito del 15/04/1987; Pubblicazione in G. U. 29/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
4205
Titolo
SENT. 133/87 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI DI RUOLO NELLE SCUOLE MEDIE - UTILIZZATI NELLE SCUOLE SUPERIORI NELL'ANNO SCOLASTICO 1973/1974 - IMMISSIONE NEI RUOLI DELLE SCUOLE SUPERIORI - ASSERITA ANTEPOSIZIONE AGLI INSEGNANTI INSERITI NELLE GRADUATORIE NAZIONALI (PREVISTE DA ALTRE LEGGI SPECIALI) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 133/87 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI DI RUOLO NELLE SCUOLE MEDIE - UTILIZZATI NELLE SCUOLE SUPERIORI NELL'ANNO SCOLASTICO 1973/1974 - IMMISSIONE NEI RUOLI DELLE SCUOLE SUPERIORI - ASSERITA ANTEPOSIZIONE AGLI INSEGNANTI INSERITI NELLE GRADUATORIE NAZIONALI (PREVISTE DA ALTRE LEGGI SPECIALI) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori, dal 1^ ottobre 1974, dei c.d. "diciassettisti" (ovvero insegnanti di ruolo delle scuole medie utilizzati in quelle superiori nell'anno 1973-1974) non ha prodotto disparita` di trattamento, in danno degli inclusi in graduatorie nazionali (previste da altre leggi speciali), e, quindi, violazione del buon andamento amministrativo (artt. 3 e 97 Cost.) sotto il profilo che detta immissione non conseguirebbe, ma precederebbe il reperimento dei posti in organico, effettuato solo alla data del 31 marzo 1976. Infatti la questione, come prospettata, e` viziata, in premessa, dalla confusione che ha operato il giudice a quo tra i due concetti di "posto in organico" (che e` l'entita` esistente nell'ambito di una dotazione complessiva numericamente determinata) e "posto disponibile" (che e` l'entita` localizzabile in una sede precisa) e che lo ha indotto, erroneamente, a ritenere che la data del 31 marzo 1976 (indicata con decreto ministeriale) rilevi ai fini del reperimento del posto in organico e non gia` (come e` in realta`) per la sola assegnazione definitiva della sede ai "diciassettisti". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 17 della legge 20 luglio 1973, n. 477 e dell'art. un. della legge 14 agosto 1974, n. 391, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
L'immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori, dal 1^ ottobre 1974, dei c.d. "diciassettisti" (ovvero insegnanti di ruolo delle scuole medie utilizzati in quelle superiori nell'anno 1973-1974) non ha prodotto disparita` di trattamento, in danno degli inclusi in graduatorie nazionali (previste da altre leggi speciali), e, quindi, violazione del buon andamento amministrativo (artt. 3 e 97 Cost.) sotto il profilo che detta immissione non conseguirebbe, ma precederebbe il reperimento dei posti in organico, effettuato solo alla data del 31 marzo 1976. Infatti la questione, come prospettata, e` viziata, in premessa, dalla confusione che ha operato il giudice a quo tra i due concetti di "posto in organico" (che e` l'entita` esistente nell'ambito di una dotazione complessiva numericamente determinata) e "posto disponibile" (che e` l'entita` localizzabile in una sede precisa) e che lo ha indotto, erroneamente, a ritenere che la data del 31 marzo 1976 (indicata con decreto ministeriale) rilevi ai fini del reperimento del posto in organico e non gia` (come e` in realta`) per la sola assegnazione definitiva della sede ai "diciassettisti". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 17 della legge 20 luglio 1973, n. 477 e dell'art. un. della legge 14 agosto 1974, n. 391, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte