Sentenza 135/1987 (ECLI:IT:COST:1987:135)
Massima numero 4208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  10/04/1987;  Decisione del  10/04/1987
Deposito del 16/04/1987; Pubblicazione in G. U. 29/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4209


Titolo
SENT. 135/87 A. LAVORO E PREVIDENZA - CONTROVERSIE - LITE NON MANIFESTAMENTE INFONDATA NE' TEMERARIA - LAVORATORE SOCCOMBENTE - SPESE PROCESSUALI E DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO - ESONERO - DIRITTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ai sensi dell'art. 125 del R.D. n. 1422 del 1924, tuttora in vigore per effetto dell'art. 140 del R.D.L. 1827 del 1935, il lavoratore soccombente nelle cause previdenziali ed assistenziali - eccettuato il caso di lite manifestamente infondata e temeraria - e` esonerato dal pagamento delle spese processuali, nelle quali vanno ricomprese anche quelle di consulenza tecnica d'ufficio: il relativo onore grava a carico dell'istituto previdenziale o, se questo non vi provveda, dell'erario, che poi si rivarra` sull'istituto stesso. Tale meccanismo, volto a neutralizzare la notoria minore resistenza del lavoratore, realizza anche la sostanziale parita` di trattamento tra lavoratore, parte debole del processo, e l'istituto previdenziale, parte certamente piu` forte - senza ripercussioni dannose per quest'ultimo sul piano della difesa - e non viola percio` l'art. 3 Cost.. Tantomeno risulta violato l'art. 23 Cost. che e` applicabile solo in relazione ad una prestazione obbligatoria in quanto istituita con atto di autorita`, senza il concorso della volonta` della parte: non quindi nel caso in questione, in cui la instaurazione dei relativi oneri economici si ricollega sempre alla volonta` della parte senza essere mai imposta autoritativamente e cio` anche per l'istituto previdenziale rispetto al quale l'azione o la resistenza in giudizio costituisce pur sempre il risultato di una libera scelta e frutto di una determinazione volitiva. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 152, disp.att. cod.proc.civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.). - cfr. S.n. 4, 30, 122/1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte