Ordinanza 137/1987 (ECLI:IT:COST:1987:137)
Massima numero 4212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
10/04/1987; Decisione del
10/04/1987
Deposito del 16/04/1987; Pubblicazione in G. U. 29/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 137/87. STAMPA - GIORNALISTA - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI - IMPUGNAZIONI - COLLEGI COMPETENTI ALLA RELATIVA PRONUNCIA (PRESSO TRIBUNALI E CORTI D'APPELLO) - INTEGRAZIONE DEGLI STESSI CON DUE "MEMBRI LAICI" NOMINATI SU DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 137/87. STAMPA - GIORNALISTA - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI - IMPUGNAZIONI - COLLEGI COMPETENTI ALLA RELATIVA PRONUNCIA (PRESSO TRIBUNALI E CORTI D'APPELLO) - INTEGRAZIONE DEGLI STESSI CON DUE "MEMBRI LAICI" NOMINATI SU DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione proposta nei confronti di una disposizione gia` dichiarata costituzionalmente illegittima ed altresi` sostituita - a seguito della pronunzia costituzionale - da una disposizione di legge successiva (L. n. 308/1969), sebbene di tali circostanze il giudice a quo, rimettendo la questione, non abbia mostrato di tener conto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 108 Cost. - relativa all'art. 63 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, denunziato nella parte in cui prevede che presso il Tribunale (o la Corte d'Appello) il collegio debba essere integrato da un giornalista professionista e da un giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'Appello, su designazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine). - S. n. 11/1968.
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione proposta nei confronti di una disposizione gia` dichiarata costituzionalmente illegittima ed altresi` sostituita - a seguito della pronunzia costituzionale - da una disposizione di legge successiva (L. n. 308/1969), sebbene di tali circostanze il giudice a quo, rimettendo la questione, non abbia mostrato di tener conto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 108 Cost. - relativa all'art. 63 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, denunziato nella parte in cui prevede che presso il Tribunale (o la Corte d'Appello) il collegio debba essere integrato da un giornalista professionista e da un giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'Appello, su designazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine). - S. n. 11/1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte