Ordinanza 138/1987 (ECLI:IT:COST:1987:138)
Massima numero 4213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/04/1987;  Decisione del  10/04/1987
Deposito del 16/04/1987; Pubblicazione in G. U. 29/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 138/87. IMPUTATO - DETENUTO ALL'ESTERO PER DIVERSO REATO E NON ESTRADATO - MANCATA PREVISIONE DELL'IMPEDIMENTO COME CAUSA DI SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile - perche` del tutto identica a quella (sollevata dallo stesso giudice in altro procedimento a carico dello stesso imputato) gia` decisa, con ordinanza, nel senso della manifesta inammissibilita` - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 159 del cod. pen., denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, non prevedendo quale causa di sospensione della prescrizione la detenzione dell'imputato all'estero, determinerebbe un diverso trattamento tra l'imputato detenuto nel territorio dello Stato, nei cui confronti si puo` procedere penalmente e l'imputato detenuto all'estero, per il quale sussiste un legittimo impedimento alla comparizione in udienza e nei confronti del quale puo` verificarsi l'estinzione del reato per prescrizione. - O. n. 115/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte