Sentenza 30/2021 (ECLI:IT:COST:2021:30)
Massima numero 43627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  10/02/2021;  Decisione del  10/02/2021
Deposito del 05/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43623  43624  43625  43626  43628


Titolo
Reati e pene - Cause di esclusione della punibilità - Particolare tenuità del fatto - Possibile applicazione al caso di resistenza a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - Esclusione - Disposizione introdotta in sede di conversione di decreto-legge - Denunciata eterogeneità rispetto al contenuto originario e alla finalità complessiva del decreto-legge - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 53 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 77 del 2019, che, modificando l'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen., dispone che, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. L'addizione operata dalla legge di conversione - finalizzata ad assicurare una maggiore tutela ai pubblici ufficiali quali tramite necessario dell'agire della pubblica amministrazione - non è eterogenea rispetto alla materia della pubblica sicurezza, di cui variamente si occupa il d.l. n. 53 del 2019. (Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2020, n. 156 del 2020, n. 284 del 2019, n. 120 del 2019, n. 314 del 1995 e n. 341 del 1994; ordinanze n. 279 del 2017 e n. 425 del 1996).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell'atto con forza di legge; tuttavia un difetto di omogeneità, rilevante come violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando la disposizione aggiunta in sede di conversione sia totalmente «estranea», o addirittura «intrusa», cioè tale da interrompere ogni nesso di correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. La coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. Per i decreti-legge a contenuto plurimo, eterogeneo ab origine, occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira. (Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2020, n. 247 del 2019, n. 226 del 2019, n. 181 del 2019, n. 169 del 2017, n. 154 del 2015, n. 145 del 2015, n. 251 del 2014 e n. 32 del 2014; ordinanze n. 204 del 2020, n. 93 del 2020 e n. 34 del 2013).

Per costante giurisprudenza costituzionale, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall'altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore, dal che discende che le scelte del legislatore relative all'ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta. (Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2020, n. 207 del 2017, n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  14/06/2019  n. 53  art. 16  co. 1

legge  08/08/2019  n. 77  art.   co. 

codice penale    n.   art. 131  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte