Ordinanza 139/1987 (ECLI:IT:COST:1987:139)
Massima numero 4214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/04/1987;  Decisione del  10/04/1987
Deposito del 16/04/1987; Pubblicazione in G. U. 29/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 139/87. REGIONE ABRUZZO - IMPIEGATI REGIONALI - CARRIERA - RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE TERMINALI NELLE CARRIERE DI PROVENIENZA - ANZIANITA' MINIMA DI SERVIZIO RICHIESTA - POSTICIPAZIONE DEL RELATIVO TERMINE DI COMPIMENTO - TARDIVITA' DEL RICORSO REGIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione sollevata, in via principale, dal Presidente del Consiglio dei Ministri quando il relativo ricorso sia depositato oltre il termine (di 10 giorni dalla notificazione) previsto, dall'art. 31 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, per la impugnativa diretta delle leggi regionali. (Questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., della legge reg. Abruzzo 4 maggio-27 luglio 1983).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte