Ordinanza 143/1987 (ECLI:IT:COST:1987:143)
Massima numero 4219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  10/04/1987;  Decisione del  10/04/1987
Deposito del 16/04/1987; Pubblicazione in G. U. 29/04/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 143/87. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI ANZIANITA' E VECCHIAIA - ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - BASE PENSIONABILE - ESCLUSIONE DELLE QUOTE DI RETRIBUZIONE ECCEDENTI UN PREFISSATO MASSIMALE ("TETTO") - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata - in quanto gia` decisa con sentenza dichiarativa di infondatezza e con ordinanza di manifesta infondatezza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5, comma quarto, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153 nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno 1975 n. 160, della tabella A e B allegate al r.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni, dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nelle parti in cui vietano, nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo. - S. n. 173/1986; O. nn. 254/1986; 21/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte