Sentenza 145/1987 (ECLI:IT:COST:1987:145)
Massima numero 4222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  10/04/1987;  Decisione del  10/04/1987
Deposito del 23/04/1987; Pubblicazione in G. U. 29/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4221  4223  4224


Titolo
SENT. 145/87 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - E.N.AS.A.R.CO. - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - FIGLI MAGGIORENNI INABILI AL LAVORO - ACQUISTO DEL DIRITTO - ESCLUSIONE ALLORCHE' A QUALSIASI TITOLO ABBIANO UN REDDITO PROPRIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
La norma che subordina l'acquisto del diritto alla pensione di riversibilita` E.n.as.a.r.co., da parte del figlio maggiorenne inabile al lavoro, alla totale mancanza di redditi propri del superstite, difetta di coerenza intrinseca, in quanto pone una condizione negativa che, nella sua tassativa indiscriminatezza, e` contraria ai piu` elementari canoni dell'equita` e dela logica, e che svuota di contenuto l'ulteriore requisito della "vivenza a carico" del pensionato deceduto, disconoscendo aprioristicamente l'eventuale esistenza dello stato di bisogno ed eludendo cosi` la funzione stessa della pensione di riversibilita`. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto dei commi terzo e settimo, n. 3, dell'art. 20, L. 2 febbraio 1973 n. 12, in quanto (secondo il diritto vivente) nega il diritto alla pensione di riversibilita` ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorche` a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio. - v. S. nn. 69/1982, 215/1983 e 222/1983; nn. 6/1980 e 7/1980; v. anche S. nn. 155/1969 e 102/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte