Sentenza 145/1987 (ECLI:IT:COST:1987:145)
Massima numero 4223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  10/04/1987;  Decisione del  10/04/1987
Deposito del 23/04/1987; Pubblicazione in G. U. 29/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4221  4222  4224


Titolo
SENT. 145/87 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - E.N.AS.A.R.CO. - PENSIONE INDIRETTA - FIGLI MAGGIORENNI INABILI AL LAVORO - ACQUISTO DEL DIRITTO - ESCLUSIONE ALLORCHE' A QUALSIASI TITOLO ABBIANO UN REDDITO PROPRIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.

Testo
La diversita` tra pensione di riversibilita` e pensione indiretta e` priva di riflessi in ordine all'insorgenza del diritto a favore dei superstiti, cosicche` dall'illegittimita` costituzionale della norma relativa alla prima deriva come conseguenza l'illegittimita` della parallela norma relativa alla seconda. Pertanto, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarata l'illegittimita` costituzionale del combinato disposto dei commi terzo e settimo, n. 3, dell'art. 20, L. 2 febbraio 1973 n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione indiretta E.n.as.a.r.co. ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorche` a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio. - v. S. n. 169/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27