Reati e pene - Cause di esclusione della punibilità - Particolare tenuità del fatto - Possibile applicazione al caso di resistenza a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, della finalità rieducativa della pena, nonché del principio di proporzionalità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate complessivamente dai Tribunali di Torino e di Torre Annunziata in riferimento agli artt. 3 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 53 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 77 del 2019, secondo cui, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo art. 131-bis, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. La scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell'esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, poiché corrisponde alla peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, laddove il normale funzionamento della pubblica amministrazione include anche la sicurezza e la libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni. La norma censurata non è neppure contrastante con i principi di proporzionalità e di finalismo rieducativo della pena, considerato che i criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., richiamati dall'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., seppure non rilevano agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità, mantengono tuttavia la loro ordinaria funzione di dosimetria sanzionatoria, unitamente a quelli di cui al secondo comma del medesimo art. 133. Infine, i tertia addotti dai rimettenti nella prospettiva dell'art. 3 Cost. risultano sprovvisti dell'omogeneità necessaria a impostare il giudizio comparativo. (Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2020, n. 284 del 2019, n. 120 del 2019, n. 314 del 1995 e n. 341 del 1994; ordinanze n. 279 del 2017 e n. 425 del 1996).