Sentenza 145/1987 (ECLI:IT:COST:1987:145)
Massima numero 4224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  10/04/1987;  Decisione del  10/04/1987
Deposito del 23/04/1987; Pubblicazione in G. U. 29/04/1987
Massime associate alla pronuncia:  4221  4222  4223


Titolo
SENT. 145/87 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - E.N.AS.A.R.CO. - PENSIONI INDIRETTA E DI RIVERSIBILITA' - FIGLI MAGGIORENNI INABILI AL LAVORO - PERDITA DEL DIRITTO (GIA' ACQUISITO) "QUANDO A QUALSIASI TITOLO ABBIANO UN REDDITO PROPRIO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.

Testo
La coincidenza di contenuto normativo con il combinato disposto dei commi terzo e settimo, n. 3, dell'art. 20, L. 11 marzo 1973 n. 12 - gia` dichiarato costituzionalmente illegittimo - impone di dichiarare, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita` costituzionale dell'art. 20, comma settimo n.3, L. n. 12 cit., nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita` ai figli maggiorenni inabili al lavoro "o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27