Sentenza 146/1987 (ECLI:IT:COST:1987:146)
Massima numero 4226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
10/04/1987; Decisione del
10/04/1987
Deposito del 23/04/1987; Pubblicazione in G. U. 29/04/1987
Massime associate alla pronuncia:
4225
Titolo
SENT. 146/87 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - GIUDIZIO - ISTRUTTORIA E PROVE - MEZZI ISTRUTTORI DI CUI AGLI ARTT. 421, COMMI SECONDO, TERZO E QUARTO, 422, 424 E 425, COD.PROC.CIV. - ESPERIBILITA' - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 146/87 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - GIUDIZIO - ISTRUTTORIA E PROVE - MEZZI ISTRUTTORI DI CUI AGLI ARTT. 421, COMMI SECONDO, TERZO E QUARTO, 422, 424 E 425, COD.PROC.CIV. - ESPERIBILITA' - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Nelle controversie giurisdizionali in materia di pubblico impiego, l'inammissibilita` di mezzi istruttori diversi da quelli descritti negli artt. 44, comma primo, r.d. n. 1054 del 1924, e 26, comma primo, r.d. n. 642 del 1907, e` contraria alla direttiva di razionalita` e, soprattutto, alla tutela dell'azione in giudizio e alla garanzia del diritto di difesa. Peraltro, gli strumenti probatori dei quali si impone l'estensione sono non gia` quelli disciplinati nel libro secondo del cod.proc.civ., bensi` quelli del processo del lavoro riformato dalla L. n. 533 del 1973: e cio` in linea con la tendenza (artt. 31, d.P.R. n. 145 del 1981, e 28, comma primo, della legge quadro n. 93 del 1983) ad assimilare la tutela giurisdizionale del pubblico impiego ai principi contenuti nella stessa L.n. 533 e nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - gli artt. 44, comma primo, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; 26, r.d. 17 agosto 1907 n. 642; e "7, comma primo", L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, commi secondo, terzo e quarto, 422, 424 e 425 cod.proc.civ., novellati in virtu` della L.n. 533 del 1973.
Nelle controversie giurisdizionali in materia di pubblico impiego, l'inammissibilita` di mezzi istruttori diversi da quelli descritti negli artt. 44, comma primo, r.d. n. 1054 del 1924, e 26, comma primo, r.d. n. 642 del 1907, e` contraria alla direttiva di razionalita` e, soprattutto, alla tutela dell'azione in giudizio e alla garanzia del diritto di difesa. Peraltro, gli strumenti probatori dei quali si impone l'estensione sono non gia` quelli disciplinati nel libro secondo del cod.proc.civ., bensi` quelli del processo del lavoro riformato dalla L. n. 533 del 1973: e cio` in linea con la tendenza (artt. 31, d.P.R. n. 145 del 1981, e 28, comma primo, della legge quadro n. 93 del 1983) ad assimilare la tutela giurisdizionale del pubblico impiego ai principi contenuti nella stessa L.n. 533 e nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - gli artt. 44, comma primo, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; 26, r.d. 17 agosto 1907 n. 642; e "7, comma primo", L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, commi secondo, terzo e quarto, 422, 424 e 425 cod.proc.civ., novellati in virtu` della L.n. 533 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte