Ordinanza 147/1987 (ECLI:IT:COST:1987:147)
Massima numero 4227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
10/04/1987; Decisione del
10/04/1987
Deposito del 23/04/1987; Pubblicazione in G. U. 06/05/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 147/87. VILIPENDIO - DELLA RELIGIONE DELLO STATO - TRATTAMENTO PENALE DIFFERENZIATO DELLA RELIGIONE CATTOLICA RISPETTO ALLE ALTRE CONFESSIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 147/87. VILIPENDIO - DELLA RELIGIONE DELLO STATO - TRATTAMENTO PENALE DIFFERENZIATO DELLA RELIGIONE CATTOLICA RISPETTO ALLE ALTRE CONFESSIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione e` entrata in vigore la nuova legge 25 marzo 1985 n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, apportante modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra Repubblica italiana e Santa Sede) e il punto 1 del detto protocollo addizionale stabilisce espressamente: "Si considera non piu` in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola regione dello Stato italiano". Spetta, pertanto, al giudice 'a quo' riesaminare, alla stregua della nuova normativa, la rilevanza della questione sollevata. (Restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 402 cod. pen. in riferimento all'art. 8, comma primo, Cost., anche in relazione agli artt. 7, comma primo, e 19 Cost.). - O. n. 364/1985.
Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione e` entrata in vigore la nuova legge 25 marzo 1985 n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, apportante modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra Repubblica italiana e Santa Sede) e il punto 1 del detto protocollo addizionale stabilisce espressamente: "Si considera non piu` in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola regione dello Stato italiano". Spetta, pertanto, al giudice 'a quo' riesaminare, alla stregua della nuova normativa, la rilevanza della questione sollevata. (Restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 402 cod. pen. in riferimento all'art. 8, comma primo, Cost., anche in relazione agli artt. 7, comma primo, e 19 Cost.). - O. n. 364/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 8
co. 1
Costituzione
art. 7
co. 1
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte