Ordinanza 148/1987 (ECLI:IT:COST:1987:148)
Massima numero 4228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
10/04/1987; Decisione del
10/04/1987
Deposito del 23/04/1987; Pubblicazione in G. U. 06/05/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 148/87. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DETENTIVE - A) APPLICAZIONE IN CORSO DI PROCEDIMENTO PENALE - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE MASSIMO - B) ESECUZIONE PROVVISORIA - ESCLUSIONE DAL COMPUTO DELLA CUSTODIA CAUTELARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTONI.
ORD. 148/87. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DETENTIVE - A) APPLICAZIONE IN CORSO DI PROCEDIMENTO PENALE - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE MASSIMO - B) ESECUZIONE PROVVISORIA - ESCLUSIONE DAL COMPUTO DELLA CUSTODIA CAUTELARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTONI.
Testo
La stessa 'ratio decidendi' di precedenti pronunce che ha portato la Corte ad affermare che "le misure di sicurezza detentive sono volte ad esigenze diverse da quella tipicamente processuale della custodia preventiva" e che "non e` assimilabile la carcerazione alla misura di sicurezza (detentiva) per la diversita` della natura e della finalita` delle due forme restrittive della liberta` personale", vale a disattendere le questioni di legittimita` costituzionale sollevate. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 206, commi primo e terzo, cod. pen., sollevate entrambe in riferimento all' art. 13, comma quinto, della Costituzione). - cfr. S. n. 74/1973 e n. 96/1970.
La stessa 'ratio decidendi' di precedenti pronunce che ha portato la Corte ad affermare che "le misure di sicurezza detentive sono volte ad esigenze diverse da quella tipicamente processuale della custodia preventiva" e che "non e` assimilabile la carcerazione alla misura di sicurezza (detentiva) per la diversita` della natura e della finalita` delle due forme restrittive della liberta` personale", vale a disattendere le questioni di legittimita` costituzionale sollevate. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 206, commi primo e terzo, cod. pen., sollevate entrambe in riferimento all' art. 13, comma quinto, della Costituzione). - cfr. S. n. 74/1973 e n. 96/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 5
Altri parametri e norme interposte