Ordinanza 150/1987 (ECLI:IT:COST:1987:150)
Massima numero 4230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  10/04/1987;  Decisione del  10/04/1987
Deposito del 23/04/1987; Pubblicazione in G. U. 06/05/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 150/87. PROCESSO PENALE - SEQUESTRO (PROVVEDIMENTI DI) - REVOCA DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' - RICORSO PER CASSAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI - ESCLUSIONE DEL PRETORE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO REVOCATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' piu' rilevante nel giudizio 'a quo' e, quindi, manifestamente inammissibile la questione proposta, in quanto il pretore, dopo il provvedimento di revoca pronunciato dal Tribunale (c.d. della liberta') in sede di riesame, ha emesso un nuovo provvedimento di sequestro. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 343 bis, quinto comma , cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 25 e 111 Cost., "nella parte in cui non prevede, tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione, il pretore che ha emesso un provvedimento di sequestro, revocato dal Tribunale della Liberta'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte