Ordinanza 151/1987 (ECLI:IT:COST:1987:151)
Massima numero 4231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  10/04/1987;  Decisione del  10/04/1987
Deposito del 23/04/1987; Pubblicazione in G. U. 06/05/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 151/87. REFERENDUM ABROGATIVO - RICHIESTA - REATI COMMESSI IN RELAZIONE ALLE SOTTOSCRIZIONI DEGLI ELETTORI - MANCATA APPLICABILITA' DEL SISTEMA SANZIONATORIO RELATIVO AI REATI ELETTORALI E DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DI CUI ALL'ART. 100, COMMA SECONDO, D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'assoluto difetto di motivazione della ordinanza di rimessione rende manifestamente inammissibili le questioni sollevate. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.: 1) dell'art. 51, comma secondo, della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui non prevede che le sanzioni previste dall'art. 100, comma secondo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, si applichino anche quando i fatti contemplati in tale norma riguardino le firme per la richiesta di referendum; 2) in via conseguenziale, dell'art. 51 della suindicata legge n. 352/1970 - come modificato a seguito dell'accoglimento della prima eccezione -, nella parte in cui non prevede che per i reati ivi menzionati si applichi il termine prescrizionale di cui all'art. 100, comma secondo, del d.P.R. 16 maggio 1970, n. 570).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte