Sentenza 31/2021 (ECLI:IT:COST:2021:31)
Massima numero 43629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43630  43631  43632


Titolo
Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Toscana - Definizione e promozione dell'utilizzo, nelle mense scolastiche, dei prodotti a chilometro zero e da filiera corta selezionati in base al collegamento con il territorio regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della libera circolazione dei prodotti nel territorio nazionale - Disposizione non indicata nella delibera governativa di impugnazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili - per mancata indicazione, nella delibera governativa di autorizzazione al ricorso, della disposizione impugnata - le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento al primo comma dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 34, 35 e 36 TFUE, e al secondo comma, lett. e), del medesimo articolo, nonché all'art. 120 Cost. - dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Toscana n. 75 del 2019. Tale disposizione non è contenuta nella relazione allegata alla deliberazione a impugnare del Consiglio dei ministri. (Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2020, n. 228 del 2017, n. 239 del 2016, n. 246 del 2013 e n. 7 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  10/12/2019  n. 75  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 34  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 35  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 36