Sentenza 153/1987 (ECLI:IT:COST:1987:153)
Massima numero 4236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  06/05/1987;  Decisione del  06/05/1987
Deposito del 13/05/1987; Pubblicazione in G. U. 20/05/1987
Massime associate alla pronuncia:  4233  4234  4235


Titolo
SENT. 153/87 D. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI VERSO L'ESTERO VIA ETERE - RISERVA ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'adeguamento automatico dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.) si riferisce soltanto alle norme di carattere consuetudinario, e non anche alle norme di carattere pattizio, qual'e`, nella specie, l'art. 10, n. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta` fondamentali. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 10 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, comma primo, L. 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui riserva allo Stato le trasmissioni via etere verso l'estero). - cfr. S. nn. 32/1960, 135/1963, 48/1967, 104/1969, 69/1976, 48/1979, 188/1980 e 96/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10  co. 1

Altri parametri e norme interposte