Sentenza 154/1987 (ECLI:IT:COST:1987:154)
Massima numero 4237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
06/05/1987; Decisione del
06/05/1987
Deposito del 13/05/1987; Pubblicazione in G. U. 20/05/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 154/87. PENSIONI MILITARI - AGENTI DI P.S. - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER EFFETTO DI CONDANNA PENALE (OVVERO PER DISPENSA D'AUTORITA' O RIMOZIONE DAL GRADO) - CONDIZIONI PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - ANZIANITA' PENSIONABILE PIU' ELEVATA (20 ANNI) DI QUELLA RICHIESTA AD UFFICIALI O SOTTUFFICIALI IN ANALOGHE CONDIZIONI (15 ANNI) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 154/87. PENSIONI MILITARI - AGENTI DI P.S. - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER EFFETTO DI CONDANNA PENALE (OVVERO PER DISPENSA D'AUTORITA' O RIMOZIONE DAL GRADO) - CONDIZIONI PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - ANZIANITA' PENSIONABILE PIU' ELEVATA (20 ANNI) DI QUELLA RICHIESTA AD UFFICIALI O SOTTUFFICIALI IN ANALOGHE CONDIZIONI (15 ANNI) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Nell'ambito di soggetti appartenenti alle stesse forze armate, i quali abbiano analoghi doveri e versino nelle stesse condizioni, la differenza di grado non puo` avere alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 58 della legge 26 luglio 1961, n. 709, nella parte in cui non prevedeva che anche gli agenti di P.S. (analogamente agli ufficiali e sottufficiali) potessero conseguire la pensione al compimento di 15 anni di servizio (anziche` al ventesimo) se dispensati dal servizio di autorita`, o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale. - S.nn. 236/1985; 255/1982; 114/1971.
Nell'ambito di soggetti appartenenti alle stesse forze armate, i quali abbiano analoghi doveri e versino nelle stesse condizioni, la differenza di grado non puo` avere alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 58 della legge 26 luglio 1961, n. 709, nella parte in cui non prevedeva che anche gli agenti di P.S. (analogamente agli ufficiali e sottufficiali) potessero conseguire la pensione al compimento di 15 anni di servizio (anziche` al ventesimo) se dispensati dal servizio di autorita`, o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale. - S.nn. 236/1985; 255/1982; 114/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte