Sentenza 155/1987 (ECLI:IT:COST:1987:155)
Massima numero 4238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  06/05/1987;  Decisione del  06/05/1987
Deposito del 13/05/1987; Pubblicazione in G. U. 20/05/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 155/87. NOTAI - PENSIONI - EROGATE DALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO - ASSOLUTA IMPIGNORABILITA' ANCHE CON RIGUARDO A CREDITI ALIMENTARI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Non sussistono ragioni idonee a giustificare un trattamento piu` favorevole per le pensioni dei notai, che risultano assolutamente impignorabili anche per crediti alimentari, rispetto a quello previsto per le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti pubblici (e di altri soggetti a questi assimilati), per le quali, al contrario, e` stabilita la pignorabilita` nella misura di un terzo (dall'art. 2, n.1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180). Per violazione dell'art. 3 Cost., e`, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 12 del R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 (convertito in Legge 17 aprile 1925, n. 473), nella parte in cui non prevede la pignorabilita` per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n.1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. - cfr. S. 105/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte