Sentenza 156/1987 (ECLI:IT:COST:1987:156)
Massima numero 4240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
06/05/1987; Decisione del
06/05/1987
Deposito del 13/05/1987; Pubblicazione in G. U. 20/05/1987
Titolo
SENT. 156/87 B. REGISTRO (IMPOSTA DI) - DISCIPLINA - REVISIONE NELL'AMBITO DELLA RIFORMA TRIBUTARIA - DELEGA AL GOVERNO - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - OMESSA FISSAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 156/87 B. REGISTRO (IMPOSTA DI) - DISCIPLINA - REVISIONE NELL'AMBITO DELLA RIFORMA TRIBUTARIA - DELEGA AL GOVERNO - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - OMESSA FISSAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 7 della legge-delega per la riforma tributaria non ha omesso di fissare adeguatamente i principi e criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nella revisione della disciplina dell'imposta di registro. Esso, infatti, non opera un mero rinvio alla direttiva del Consiglio delle Comunita` Europee 17 luglio 1969 n. 335, ne` lascia al delegato liberta` in ordine all'attuazione di essa, ma impone il rispetto dei criteri fondamentali della riforma tributaria, enuncia la regola della sottoposizione ad imposta degli atti giuridici posti in essere da tutti i soggetti - salve le esenzioni ed agevolazioni ivi specificate - e dispone, altresi`, in merito alle aliquote, alla semplificazione delle tabelle e al raggruppamento degli atti e fatti imponibili. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, L. 9 ottobre 1971 n. 825).
L'art. 7 della legge-delega per la riforma tributaria non ha omesso di fissare adeguatamente i principi e criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nella revisione della disciplina dell'imposta di registro. Esso, infatti, non opera un mero rinvio alla direttiva del Consiglio delle Comunita` Europee 17 luglio 1969 n. 335, ne` lascia al delegato liberta` in ordine all'attuazione di essa, ma impone il rispetto dei criteri fondamentali della riforma tributaria, enuncia la regola della sottoposizione ad imposta degli atti giuridici posti in essere da tutti i soggetti - salve le esenzioni ed agevolazioni ivi specificate - e dispone, altresi`, in merito alle aliquote, alla semplificazione delle tabelle e al raggruppamento degli atti e fatti imponibili. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, L. 9 ottobre 1971 n. 825).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte