Sentenza 156/1987 (ECLI:IT:COST:1987:156)
Massima numero 4241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
06/05/1987; Decisione del
06/05/1987
Deposito del 13/05/1987; Pubblicazione in G. U. 20/05/1987
Titolo
SENT. 156/87 C. REGISTRO (IMPOSTA DI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - AGEVOLAZIONI PER IL POTENZIAMENTO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA DEGLI ATTI DI AUMENTO DI CAPITALE - ABOLIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 156/87 C. REGISTRO (IMPOSTA DI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - AGEVOLAZIONI PER IL POTENZIAMENTO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA DEGLI ATTI DI AUMENTO DI CAPITALE - ABOLIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 9 della legge delega per la riforma tributaria (n. 825 del 1971) consentiva al Governo non gia` di limitare l'entita` delle singole esenzioni ed agevolazioni, ma di ridurne il numero complessivo, autorizzando la soppressione di quelle il cui mantenimento - in base alla discrezionale valutazione dell'organo delegato - non fosse giustificato dalla persistenza di finalita` conformi agli obiettivi del programma economico nazionale. Conseguentemente, l'avvenuta abolizione delle agevolazioni concernenti il Mezzogiorno non viola l'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega rispetto all'art.9 cit. (Non fondatezza - in riferimento al suddetto parametro - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 47, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634; 4 della relativa tariffa all. A; e 42, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, con i quali e` stata soppressa l'agevolazione costituita dalla registrazione a tassa fissa degli atti di aumento di capitale preordinati al potenziamento dell'attivita` industriale nel Mezzogiorno).
L'art. 9 della legge delega per la riforma tributaria (n. 825 del 1971) consentiva al Governo non gia` di limitare l'entita` delle singole esenzioni ed agevolazioni, ma di ridurne il numero complessivo, autorizzando la soppressione di quelle il cui mantenimento - in base alla discrezionale valutazione dell'organo delegato - non fosse giustificato dalla persistenza di finalita` conformi agli obiettivi del programma economico nazionale. Conseguentemente, l'avvenuta abolizione delle agevolazioni concernenti il Mezzogiorno non viola l'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega rispetto all'art.9 cit. (Non fondatezza - in riferimento al suddetto parametro - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 47, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634; 4 della relativa tariffa all. A; e 42, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, con i quali e` stata soppressa l'agevolazione costituita dalla registrazione a tassa fissa degli atti di aumento di capitale preordinati al potenziamento dell'attivita` industriale nel Mezzogiorno).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 9