Sentenza 156/1987 (ECLI:IT:COST:1987:156)
Massima numero 4242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
06/05/1987; Decisione del
06/05/1987
Deposito del 13/05/1987; Pubblicazione in G. U. 20/05/1987
Titolo
SENT. 156/87 D. REGISTRO (IMPOSTA DI) - SOCIETA' - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA - ISTITUTI COSTITUITI AI SENSI DEL D.L. N. 370 DEL 1946 - OMESSA APPLICAZIONE DELLA PIU' FAVOREVOLE "IMPOSTA DI ABBONAMENTO" -. RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
SENT. 156/87 D. REGISTRO (IMPOSTA DI) - SOCIETA' - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA - ISTITUTI COSTITUITI AI SENSI DEL D.L. N. 370 DEL 1946 - OMESSA APPLICAZIONE DELLA PIU' FAVOREVOLE "IMPOSTA DI ABBONAMENTO" -. RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Il sopravvenuto d.P.R. n. 131 del 1986, abrogando - in ottemperanza all'art. 11 della direttiva del Consiglio delle Comunita` europee 17 luglio 1969 n. 335 - la tassazione dell'emissione di obbligazioni (art. 4 della tariffa allegata) e stabilendo (art. 79) che l'abolizione abbia effetto anche per gli atti anteriori se vi era controversia pendente all'1 luglio 1986, rende necessario il riesame, da parte dei giudici 'a quibus', della rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale concernenti la normativa previgente. (Restituzione degli atti relativi alle questioni di costituzionalita`: dell'art. 4, lett. e, Tariffa all.A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, impugnato - in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost. - in quanto assoggettava l'emissione di obbligazioni all'imposta di registro nella misura dell'1% dell'imponibile; e dell'art. 1, L. 27 luglio 1962 n. 1228, impugnato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto non consentiva l'applicazione della piu` favorevole "imposta di abbonamento" in caso di emissione di obbligazioni da parte degli istituti costituiti ai sensi del d.l. n. 370 del 1946).
Il sopravvenuto d.P.R. n. 131 del 1986, abrogando - in ottemperanza all'art. 11 della direttiva del Consiglio delle Comunita` europee 17 luglio 1969 n. 335 - la tassazione dell'emissione di obbligazioni (art. 4 della tariffa allegata) e stabilendo (art. 79) che l'abolizione abbia effetto anche per gli atti anteriori se vi era controversia pendente all'1 luglio 1986, rende necessario il riesame, da parte dei giudici 'a quibus', della rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale concernenti la normativa previgente. (Restituzione degli atti relativi alle questioni di costituzionalita`: dell'art. 4, lett. e, Tariffa all.A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, impugnato - in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost. - in quanto assoggettava l'emissione di obbligazioni all'imposta di registro nella misura dell'1% dell'imponibile; e dell'art. 1, L. 27 luglio 1962 n. 1228, impugnato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto non consentiva l'applicazione della piu` favorevole "imposta di abbonamento" in caso di emissione di obbligazioni da parte degli istituti costituiti ai sensi del d.l. n. 370 del 1946).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte