Sentenza 31/2021 (ECLI:IT:COST:2021:31)
Massima numero 43630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43629  43631  43632


Titolo
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Dedotta violazione del riparto competenziale tra lo Stato e le Regioni - Pregiudizialità logico-giuridica e precedenza del relativo esame rispetto alle censure concernenti il rispetto di vincoli comunitari.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto gli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Toscana n. 75 del 2019, le censure di violazione del riparto interno delle competenze legislative tra Stato e Regioni assumono carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto alle doglianze concernenti la violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 209 del 2013, n. 219 del 2012, n. 67 del 2010 e n. 368 del 2008).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  10/12/2019  n. 75  art. 2  co. 

legge della Regione Toscana  10/12/2019  n. 75  art. 3  co. 

legge della Regione Toscana  10/12/2019  n. 75  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte