Ordinanza 161/1987 (ECLI:IT:COST:1987:161)
Massima numero 4247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  06/05/1987;  Decisione del  06/05/1987
Deposito del 13/05/1987; Pubblicazione in G. U. 20/05/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 161/87. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO - IMPUGNAZIONE - FORMA SCRITTA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 richiedendo la forma scritta per l'atto di impugnazione del licenziamento senza ulteriori specificazioni, piu` che imporre una forma vincolata, ha inteso assicurare il controllo in sede giudiziaria sull'osservanza del termine stabilito e l'idoneita` a rendere nota la volonta` del lavoratore di impugnare il licenziamento, ben potendo a tal fine il giudice utilizzare i consueti strumenti ermeneutici ed avvalersi dei normali poteri di valutazione ed apprezzamento; mentre la censurata evenienza di diverse interpretazioni giurisprudenziali e` connaturata all'attuale sistema giudiziario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e ss. Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte