Ordinanza 165/1987 (ECLI:IT:COST:1987:165)
Massima numero 4251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  06/05/1987;  Decisione del  06/05/1987
Deposito del 13/05/1987; Pubblicazione in G. U. 20/05/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 165/87. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - PROCEDIMENTI RELATIVI A MAGISTRATI - PROCEDIMENTI PER REATI COMMESSI DA MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA O IN LORO DANNO - APPARTENENZA DI TALI MAGISTRATI AD UN UFFICIO DEL TRIBUNALE COMPETENTE A GIUDICARE PER TERRITORIO - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Rientra nell'esclusiva competenza del legislatore - e comporta quindi la declaratoria di manifesta inammissibilita` della questione di costituzionalita` in argomento proposta - statuire se ed in quale misura i rapporti che, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, si creano tra organi e tra singoli, debbano influire sulla determinazione della competenza e quali siano le soluzioni piu` idonee a garantire l'indipendenza nel giudizio ed il prestigio della magistratura. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., introdotto con la L. 22 dicembre 1980 n. 879, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza per territorio anche in caso di procedimenti penali per reati commessi da magistrati di sorveglianza o in loro danno, che prestano servizio in un ufficio operante presso il Tribunale competente a conoscere di tali reati). - cfr. S.n. 232/1984, 164/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte