Ordinanza 166/1987 (ECLI:IT:COST:1987:166)
Massima numero 4252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
06/05/1987; Decisione del
06/05/1987
Deposito del 13/05/1987; Pubblicazione in G. U. 20/05/1987
Massime associate alla pronuncia:
4253
Titolo
ORD. 166/87 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO - SUBORDINAZIONE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
ORD. 166/87 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO - SUBORDINAZIONE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale che siano motivate per 'relationem' o siano carenti di motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto poste a base del denunciato contrasto con il dettato costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.).
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale che siano motivate per 'relationem' o siano carenti di motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto poste a base del denunciato contrasto con il dettato costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte