Sentenza 31/2021 (ECLI:IT:COST:2021:31)
Massima numero 43631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43629  43630  43632


Titolo
Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Toscana - Definizione e promozione dell'utilizzo, nelle mense scolastiche, dei prodotti a chilometro zero e da filiera corta selezionati in base al collegamento con il territorio regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della libera circolazione dei prodotti nel territorio nazionale - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 120 Cost. - gli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Toscana n. 75 del 2019, che definiscono e promuovono l'utilizzo, nelle mense scolastiche, dei prodotti a chilometro zero e da filiera corta selezionati in base al collegamento con il territorio regionale. Le norme impugnate dal Governo, pur perseguendo il fine di valorizzare i prodotti del territorio - di per sé non illegittimo - realizzano siffatto obiettivo favorendo i prodotti e i produttori regionali, con una evidente discriminazione per chi faccia uso di prodotti di diversa provenienza. Infatti, in difformità da quanto previsto dalla normativa statale, le definizioni dei prodotti a chilometro zero e da filiera corta non si collegano, in quanto tali, a un criterio di prossimità tra produzione e vendita, né a un trasporto delle merci breve o con una bassa emissione di sostanze inquinanti, ma fanno una selezione in base al collegamento con il territorio regionale. In tal modo le disposizioni impugnate non solo non favoriscono la concorrenza, ma chiaramente la alterano; il che si risolve altresì in un ostacolo alla libera circolazione delle merci. La declaratoria d'illegittimità costituzionale deve estendersi anche all'art. 2, comma 3 - che si limita a far rientrare i prodotti a denominazione protetta o a marchio tutelato (oggetto, tra l'altro, di specifiche disposizioni di diritto europeo), ove ne rispettino i requisiti, nelle definizioni di chilometro zero e filiera corta - che, in virtù del rapporto di stretta concatenazione oggettiva e funzionale con le censurate disposizioni resta privo di autonoma portata normativa. (Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2015, n. 292 del 2013, n. 209 del 2013, n. 34 del 2012 e n. 141 del 2010).

Le procedure di selezione dei concorrenti e i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici sono ascrivibili alla materia della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - che riflette la definizione operante in ambito comunitario - nella specie alla concorrenza «per il mercato». (Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2019, n. 209 del 2013, n. 52 del 2012, n. 339, n. 184 del 2011, n. 43 del 2011 e n. 401 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  10/12/2019  n. 75  art. 2  co. 

legge della Regione Toscana  10/12/2019  n. 75  art. 3  co. 

legge della Regione Toscana  10/12/2019  n. 75  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte