Sentenza 167/1987 (ECLI:IT:COST:1987:167)
Massima numero 4255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
07/05/1987; Decisione del
07/05/1987
Deposito del 15/05/1987; Pubblicazione in G. U. 20/05/1987
Titolo
SENT. 167/87 B. SERVITU' MILITARI - PROGRAMMI DI INSTALLAZIONI MILITARI - DECISIONE DEMANDATA AL MINISTRO DELLA DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 167/87 B. SERVITU' MILITARI - PROGRAMMI DI INSTALLAZIONI MILITARI - DECISIONE DEMANDATA AL MINISTRO DELLA DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La portata complessiva dell'art. 3, L. n. 898 del 1976 - il quale affida ad atti bilateriali l'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale regionali (o delle Province autonome) e le esigenze dell'amministrazione centrale della difesa - non e` intaccata dal previsto potere del Ministro della difesa di decidere, salva ogni diversa competenza degli enti di autonomia, in ordine ai "programmi" di installazioni militari e relative limitazioni; tanto piu` che detto potere riguarda il solo caso di proposte alternative da parte degli enti territoriali e dell'autorita` militare, e non esclude l'eventuale riesame della decisione da parte del Consiglio dei Ministri con l'intervento del Presidente della Regione (o della Provincia autonoma) interessata. Ne` puo` ritenersi che, nella Provincia di Bolzano, lo stesso potere riguardi i soli territori dei Comuni elencati nell'art. 22 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 22; 16 e 107, del medesimo Statuto - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, L. 24 dicembre 1976 n. 898, impugnato per assunta violazione di competenze proprie delle Province autonome). - v. S. n. 286/1985.
La portata complessiva dell'art. 3, L. n. 898 del 1976 - il quale affida ad atti bilateriali l'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale regionali (o delle Province autonome) e le esigenze dell'amministrazione centrale della difesa - non e` intaccata dal previsto potere del Ministro della difesa di decidere, salva ogni diversa competenza degli enti di autonomia, in ordine ai "programmi" di installazioni militari e relative limitazioni; tanto piu` che detto potere riguarda il solo caso di proposte alternative da parte degli enti territoriali e dell'autorita` militare, e non esclude l'eventuale riesame della decisione da parte del Consiglio dei Ministri con l'intervento del Presidente della Regione (o della Provincia autonoma) interessata. Ne` puo` ritenersi che, nella Provincia di Bolzano, lo stesso potere riguardi i soli territori dei Comuni elencati nell'art. 22 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 22; 16 e 107, del medesimo Statuto - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, L. 24 dicembre 1976 n. 898, impugnato per assunta violazione di competenze proprie delle Province autonome). - v. S. n. 286/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte