Sentenza 167/1987 (ECLI:IT:COST:1987:167)
Massima numero 4257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  07/05/1987;  Decisione del  07/05/1987
Deposito del 15/05/1987; Pubblicazione in G. U. 20/05/1987
Massime associate alla pronuncia:  4254  4255  4256


Titolo
SENT. 167/87 D. SERVITU' MILITARI - PROGRAMMI DI INSTALLAZIONI MILITARI - COMITATO MISTO A COMPOSIZIONE PARITETICA STATALE E REGIONALE - COMITATI ISTITUITI PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - RAPPRESENTANTI PROVINCIALI - NOMINA - COMPETENZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
In forza dell'art. 54, n. 6, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le generali attribuzioni di ciascuna Provincia autonoma spettano all'intera Giunta e non al solo Presidente di essa. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento - per contrasto con il suddetto parametro statutario - l'art. 3, comma settimo, della L. 24 dicembre 1976 n. 898, nella parte in cui "non dispone che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo sono designati ('id est': nominati) dalla Giunta provinciale rispettiva".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 54

Altri parametri e norme interposte