Sentenza 169/1987 (ECLI:IT:COST:1987:169)
Massima numero 4261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/05/1987;  Decisione del  07/05/1987
Deposito del 15/05/1987; Pubblicazione in G. U. 20/05/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 169/87. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - DISPENSA DAL SERVIZIO PER COLPA - ASSEGNO VITALIZIO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Va ribadito il principio, secondo il quale, qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non puo` essere privato degli assegni di quiescenza, aventi natura di retribuzione differita (qual'e` l'assegno vitalizio ex art. 3 r.D.L. n. 1605 del 1925, la cui entita` e` proporzionata al numero di anni di servizio prestato). Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 36 Cost. (assorbite le doglianze prospettate in riferimento all'art. 3 Cost.) l'art. 3, comma secondo, r.D.L. 23 luglio 1925 n. 1605, convertito in legge 18 marzo 1926 n. 562 - abrogato dalla legge n. 424 del 1966, ma tuttora applicabile, 'ratione temporis', al caso oggetto del giudizio 'a quo' - in quanto prescrive che non si fa luogo alla concessione dell'assegno previsto dal primo comma dello stesso articolo, in caso di provvedimenti di dispensa dovuti a colpa dell'interessato. - S. nn. 288/1983 e 31/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte