Sentenza 170/1987 (ECLI:IT:COST:1987:170)
Massima numero 4262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  07/05/1987;  Decisione del  07/05/1987
Deposito del 15/05/1987; Pubblicazione in G. U. 27/05/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 170/87. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INPS - PENSIONI E ASSEGNI - CESSIONE PIGNORABILITA' E SEQUESTRABILITA', NEI LIMITI DEL QUINTO, PER DEBITI VERSO L'ISTITUTO - SALVEZZA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL TRATTAMENTO MINIMO - PRETESA NON COMPUTABILITA' DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE PER FAMILIARI A CARICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 69 della legge n. 153 del 1969 nulla aveva da disporre quanto alla impignorabilita` delle quote di maggiorazione corrisposte al titolare di pensione per familiari a carico, le quali - sostituite a far tempo dall'1 gennaio 1974 dagli assegni familiari, ed a questi, gia` per l'innanzi, assimilate dalla giurisprudenza della Cassazione per identita` di caratteristiche e di natura alimentare - erano (e restano) intangibili in assoluto in virtu` della disciplina unitaria e dell'art. 22 del d.P.R. n. 797 del 1955. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 69, comma secondo, Legge 30 aprile 1969, n. 153, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - in base all'assunto che non farebbe espressamente salve dalle procedure di cessione, sequestro e pignoramento per debiti verso l'INPS, nei limiti del trattamento minimo, le quote di maggiorazione per familiari a carico). - S.n. 120/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte