Sentenza 171/1987 (ECLI:IT:COST:1987:171)
Massima numero 4263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
07/05/1987; Decisione del
07/05/1987
Deposito del 15/05/1987; Pubblicazione in G. U. 27/05/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 171/87. ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - NUOVA DISCIPLINA - TERMINE DI DECORRENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 171/87. ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - NUOVA DISCIPLINA - TERMINE DI DECORRENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La fissazione di un momento temporale di decorrenza e` inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa; pertanto non e` irrazionale che, nel nuovo sistema previdenziale forense, il calcolo del trattamento pensionistico risulti differenziato a seconda che il relativo diritto maturi prima o dopo la data ivi indicata e dal momento che detto sistema, attuando il trapasso dal regime contributivo a quello retributivo, non ha configurato un diritto dell'iscritto all'intangibilita` del trattamento previgente. Per contro, si prospetterebbe irrazionale e in contrasto con le esigenze della certezza del diritto l'introduzione di un sistema di computo misto, quale quello ipotizzato dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 132/1984; 31/1983.
La fissazione di un momento temporale di decorrenza e` inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa; pertanto non e` irrazionale che, nel nuovo sistema previdenziale forense, il calcolo del trattamento pensionistico risulti differenziato a seconda che il relativo diritto maturi prima o dopo la data ivi indicata e dal momento che detto sistema, attuando il trapasso dal regime contributivo a quello retributivo, non ha configurato un diritto dell'iscritto all'intangibilita` del trattamento previgente. Per contro, si prospetterebbe irrazionale e in contrasto con le esigenze della certezza del diritto l'introduzione di un sistema di computo misto, quale quello ipotizzato dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 132/1984; 31/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte