Sentenza 172/1987 (ECLI:IT:COST:1987:172)
Massima numero 4264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
07/05/1987; Decisione del
07/05/1987
Deposito del 15/05/1987; Pubblicazione in G. U. 27/05/1987
Massime associate alla pronuncia:
4265
Titolo
SENT. 172/87 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDIZI DAVANTI AL PRETORE - FASE PRELIMINARE O DI EVENTUALE ISTRUTTORIA - FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO - ESPLETAMENTO DA PARTE DEL PRETORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 172/87 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDIZI DAVANTI AL PRETORE - FASE PRELIMINARE O DI EVENTUALE ISTRUTTORIA - FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO - ESPLETAMENTO DA PARTE DEL PRETORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nell'imminenza della riforma del processo penale e a nuova legge - delega gia` approvata, e` opportuno che sia il legislatore a dare una completa disciplina al rito pretorile - anche in vista dell'attuazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - stante l'esigenza, reale, come gia` ribadito con precedenti pronunce in argomento, di separare le due funzioni attualmente confluenti nello stesso Pretore, quella di Pubblico Ministero nella fase preliminare di eventuale istruttoria, e quella di giudice nel dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 72 e 74, cod.proc.pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost. - nella parte in cui non prevedono la costituzione e il funzionamento effettivo di un autonomo ufficio del Pubblico ministero nei giudizi davanti al Pretore). - cfr. S.nn. 45/1967, 61/1967, 123/1970, 268/1986.
Nell'imminenza della riforma del processo penale e a nuova legge - delega gia` approvata, e` opportuno che sia il legislatore a dare una completa disciplina al rito pretorile - anche in vista dell'attuazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - stante l'esigenza, reale, come gia` ribadito con precedenti pronunce in argomento, di separare le due funzioni attualmente confluenti nello stesso Pretore, quella di Pubblico Ministero nella fase preliminare di eventuale istruttoria, e quella di giudice nel dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 72 e 74, cod.proc.pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost. - nella parte in cui non prevedono la costituzione e il funzionamento effettivo di un autonomo ufficio del Pubblico ministero nei giudizi davanti al Pretore). - cfr. S.nn. 45/1967, 61/1967, 123/1970, 268/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte