Sentenza 172/1987 (ECLI:IT:COST:1987:172)
Massima numero 4265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
07/05/1987; Decisione del
07/05/1987
Deposito del 15/05/1987; Pubblicazione in G. U. 27/05/1987
Massime associate alla pronuncia:
4264
Titolo
SENT. 172/87 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDIZI DAVANTI AL PRETORE - FASE DEL DIBATTIMENTO - RAPPRESENTANTE DEL PUBBLICO MINISTERO - NOMINA - RITENUTA COMPETENZA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 172/87 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDIZI DAVANTI AL PRETORE - FASE DEL DIBATTIMENTO - RAPPRESENTANTE DEL PUBBLICO MINISTERO - NOMINA - RITENUTA COMPETENZA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai sensi dell'art. 70, comma primo, dell'ordinamento giudiziario, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale non potrebbe mai esercitare, - ne`, conseguentemente, delegare - le funzioni di Pubblico Ministero nel dibattimento pretorile. Tale funzione e` riservata ai soggetti indicati espressamente dal successivo art. 72, comma secondo, dello stesso Ordinamento, i quali peraltro, derivano direttamente dalla legge il loro potere, per il cui concreto esercizio necessitano soltanto della "chiamata" del Pretore. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 72, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost., sotto il profilo che nei giudizi pretorili il rappresentante del P.M. nel dibattimento dovrebbe essere nominato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale).
Ai sensi dell'art. 70, comma primo, dell'ordinamento giudiziario, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale non potrebbe mai esercitare, - ne`, conseguentemente, delegare - le funzioni di Pubblico Ministero nel dibattimento pretorile. Tale funzione e` riservata ai soggetti indicati espressamente dal successivo art. 72, comma secondo, dello stesso Ordinamento, i quali peraltro, derivano direttamente dalla legge il loro potere, per il cui concreto esercizio necessitano soltanto della "chiamata" del Pretore. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 72, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost., sotto il profilo che nei giudizi pretorili il rappresentante del P.M. nel dibattimento dovrebbe essere nominato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte