Sentenza 172/1987 (ECLI:IT:COST:1987:172)
Massima numero 4265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  07/05/1987;  Decisione del  07/05/1987
Deposito del 15/05/1987; Pubblicazione in G. U. 27/05/1987
Massime associate alla pronuncia:  4264


Titolo
SENT. 172/87 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDIZI DAVANTI AL PRETORE - FASE DEL DIBATTIMENTO - RAPPRESENTANTE DEL PUBBLICO MINISTERO - NOMINA - RITENUTA COMPETENZA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ai sensi dell'art. 70, comma primo, dell'ordinamento giudiziario, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale non potrebbe mai esercitare, - ne`, conseguentemente, delegare - le funzioni di Pubblico Ministero nel dibattimento pretorile. Tale funzione e` riservata ai soggetti indicati espressamente dal successivo art. 72, comma secondo, dello stesso Ordinamento, i quali peraltro, derivano direttamente dalla legge il loro potere, per il cui concreto esercizio necessitano soltanto della "chiamata" del Pretore. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 72, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost., sotto il profilo che nei giudizi pretorili il rappresentante del P.M. nel dibattimento dovrebbe essere nominato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 107

Altri parametri e norme interposte