Sentenza 173/1987 (ECLI:IT:COST:1987:173)
Massima numero 4266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
07/05/1987; Decisione del
07/05/1987
Deposito del 15/05/1987; Pubblicazione in G. U. 27/05/1987
Massime associate alla pronuncia:
4267
Titolo
SENT. 173/87 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ACCESSO DELL'UTENTE AGLI AMBULATORI E ALLE STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE - AUTORIZZAZIONE DELLA U.S.L. PREVIA CONSTATAZIONE DELLA IMPOSSIBILITA' DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A SODDISFARE LA RICHIESTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 173/87 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ACCESSO DELL'UTENTE AGLI AMBULATORI E ALLE STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE - AUTORIZZAZIONE DELLA U.S.L. PREVIA CONSTATAZIONE DELLA IMPOSSIBILITA' DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A SODDISFARE LA RICHIESTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 3 del d.l. n. 678/1981 regola un sistema correttamente integrato di strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate, dalle quali ultime il cittadino e' autorizzato dalla U.S.L. competente ad ottenere, a spese della collettivita', prestazioni che le prime non sono in grado di soddisfare nel termine di tre giorni. In tale sistema equilibrato e finalizzato alla tutela del diritto fondamentale alla salute non e' ravvisabile alcun disegno di statalizzazione emarginatrice dell'iniziativa economica privata, ne' di discriminazione di lavoratori nel settore sanitario privato rispetto a quello pubblico. D'altro canto, i cittadini utenti del servizio sanitario nazionale non risultano discriminati in ragione delle loro condizioni economiche, che inibirebbero alla "stragrande maggioranza" di essi la fruizione di prestazioni sanitarie private dato il loro elevatissimo costo, essendo, anzi, tutti gli utenti posti dalla legge in posizione di parita' rispetto al servizio pubblico o privato convenzionato offerto. Ne' puo' dirsi, infine, violato il principio della riserva di legge, una volta che sia esclusa l'introduzione di un regime di statalizzazione o di monopolio pubblico - richiedente apposita ed esplicita legislazione - e risultando, del pari, regolarmente convertito in legge il decreto che reca la norma censurata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo co., 4, primo co., 77 Cost. - dell'art. 3 D.L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12).
L'art. 3 del d.l. n. 678/1981 regola un sistema correttamente integrato di strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate, dalle quali ultime il cittadino e' autorizzato dalla U.S.L. competente ad ottenere, a spese della collettivita', prestazioni che le prime non sono in grado di soddisfare nel termine di tre giorni. In tale sistema equilibrato e finalizzato alla tutela del diritto fondamentale alla salute non e' ravvisabile alcun disegno di statalizzazione emarginatrice dell'iniziativa economica privata, ne' di discriminazione di lavoratori nel settore sanitario privato rispetto a quello pubblico. D'altro canto, i cittadini utenti del servizio sanitario nazionale non risultano discriminati in ragione delle loro condizioni economiche, che inibirebbero alla "stragrande maggioranza" di essi la fruizione di prestazioni sanitarie private dato il loro elevatissimo costo, essendo, anzi, tutti gli utenti posti dalla legge in posizione di parita' rispetto al servizio pubblico o privato convenzionato offerto. Ne' puo' dirsi, infine, violato il principio della riserva di legge, una volta che sia esclusa l'introduzione di un regime di statalizzazione o di monopolio pubblico - richiedente apposita ed esplicita legislazione - e risultando, del pari, regolarmente convertito in legge il decreto che reca la norma censurata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo co., 4, primo co., 77 Cost. - dell'art. 3 D.L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte