Sentenza 32/2021 (ECLI:IT:COST:2021:32)
Massima numero 43580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  28/01/2021;  Decisione del  28/01/2021
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43581  43582  43583  43621


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Argomentazioni non implausibili del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, in quanto non sarebbe chiara la fattispecie sottoposta all'esame del rimettente, tanto da non consentire di comprendere l'individuazione delle norme censurate, quali norme applicabili nel giudizio principale. Nell'ordinanza di rimessione emerge chiaramente, con argomentazioni non implausibili, che le domande proposte nel giudizio principale dalla ricorrente sono basate sulle norme censurate.

Nel delibare l'ammissibilità della questione, la Corte costituzionale effettua in ordine alla rilevanza solo un controllo "esterno", applicando un parametro di non implausibilità della relativa motivazione. (Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 224 del 2020 e n. 32 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 8  co. 

legge  19/02/2004  n. 40  art. 9  co. 

codice civile    n.   art. 250  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte