Sentenza 179/1987 (ECLI:IT:COST:1987:179)
Massima numero 4276
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
20/05/1987; Decisione del
20/05/1987
Deposito del 22/05/1987; Pubblicazione in G. U. 27/05/1987
Titolo
SENT. 179/87 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI - PROCEDIMENTO - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE - TERMINE - NATURA - DECORRENZA.
SENT. 179/87 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI - PROCEDIMENTO - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE - TERMINE - NATURA - DECORRENZA.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione (o tra Regioni) il termine di venti giorni, per la costituzione del resistente - stabilito dall'art. 27, comma terzo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956 - ha (al pari di ogni altro termine del processo costituzionale) natura perentoria e decorre dalla data della notificazione (e non dalla scadenza del termine di deposito) del ricorso (risultando in tal caso inoperante il rinvio al regolamento di procedura del Consiglio di Stato, ex art. 22 l. n. 87/1953). - O. n. 109/1975
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione (o tra Regioni) il termine di venti giorni, per la costituzione del resistente - stabilito dall'art. 27, comma terzo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956 - ha (al pari di ogni altro termine del processo costituzionale) natura perentoria e decorre dalla data della notificazione (e non dalla scadenza del termine di deposito) del ricorso (risultando in tal caso inoperante il rinvio al regolamento di procedura del Consiglio di Stato, ex art. 22 l. n. 87/1953). - O. n. 109/1975
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 27
co. 3