Sentenza 179/1987 (ECLI:IT:COST:1987:179)
Massima numero 4279
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LA PERGOLA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
20/05/1987; Decisione del
20/05/1987
Deposito del 22/05/1987; Pubblicazione in G. U. 27/05/1987
Titolo
SENT. 179/87 D. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI STATO REGIONI - POTERE ESTERO - DETERMINAZIONE - ESCLUSIVA COMPETENZA DELLO STATO - COMPETENZA REGIONALE ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI O DI MERO RILIEVO INTERNAZIONALE SVOLTE CON L'ASSENSO DEL GOVERNO.
SENT. 179/87 D. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI STATO REGIONI - POTERE ESTERO - DETERMINAZIONE - ESCLUSIVA COMPETENZA DELLO STATO - COMPETENZA REGIONALE ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI O DI MERO RILIEVO INTERNAZIONALE SVOLTE CON L'ASSENSO DEL GOVERNO.
Testo
Rientra nell'esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato il potere relativo alla determinazione della politica estera (c.d. "potere estero") in materia socioeconomica nonche` in quelle trasferite e delegate alle regioni, in quanto il carattere unitario e indivisibile della Repubblica (art. 5 Cost.) condiziona e subordina in tale sfera le autonomie locali. E` tuttavia consentito alle regioni, non oltre i casi espressamente previsti, svolgere all'estero le attivita` "c.d. promozionali" strettamente strumentali alle materie di loro competenza, previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento emanati da quest'ultimo (art. 4, secondo comma, d.P.R. n. 616 del 1977), nonche` - sempre con l'assenso governativo - quelle attivita` definibili di "mero rilievo internazionale", compiute con altri (omologhi) organismi esteri per finalita` di studio o di informazione o per la partecipazione a manifestazioni culturali in ambito locale o per l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare le rispettive condotte: attivita` non suscettibili, comunque, di incidere sulla politica estera dello Stato ne` di impegnarne la responsabilita`. - S. n. 187/1985
Rientra nell'esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato il potere relativo alla determinazione della politica estera (c.d. "potere estero") in materia socioeconomica nonche` in quelle trasferite e delegate alle regioni, in quanto il carattere unitario e indivisibile della Repubblica (art. 5 Cost.) condiziona e subordina in tale sfera le autonomie locali. E` tuttavia consentito alle regioni, non oltre i casi espressamente previsti, svolgere all'estero le attivita` "c.d. promozionali" strettamente strumentali alle materie di loro competenza, previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento emanati da quest'ultimo (art. 4, secondo comma, d.P.R. n. 616 del 1977), nonche` - sempre con l'assenso governativo - quelle attivita` definibili di "mero rilievo internazionale", compiute con altri (omologhi) organismi esteri per finalita` di studio o di informazione o per la partecipazione a manifestazioni culturali in ambito locale o per l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare le rispettive condotte: attivita` non suscettibili, comunque, di incidere sulla politica estera dello Stato ne` di impegnarne la responsabilita`. - S. n. 187/1985
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 4
co. 2