Sentenza 180/1987 (ECLI:IT:COST:1987:180)
Massima numero 4283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
20/05/1987; Decisione del
20/05/1987
Deposito del 22/05/1987; Pubblicazione in G. U. 27/05/1987
Titolo
SENT. 180/87 B. REGIONE SICILIANA - INDUSTRIA MINERARIA ZOLFIFERA - RISTRUTTURAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO - DIRIGENTI INFRACINQUANTENNI ECCEDENTI IL CONTINGENTE DA MANTENERE IN SERVIZIO - LICENZIAMENTO - MANCATO TRASFERIMENTO NELLO "SPECIALE SERVIZIO" A GESTIONE SEPARATA PREVISTO PER GLI ALTRI IMPIEGATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 180/87 B. REGIONE SICILIANA - INDUSTRIA MINERARIA ZOLFIFERA - RISTRUTTURAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO - DIRIGENTI INFRACINQUANTENNI ECCEDENTI IL CONTINGENTE DA MANTENERE IN SERVIZIO - LICENZIAMENTO - MANCATO TRASFERIMENTO NELLO "SPECIALE SERVIZIO" A GESTIONE SEPARATA PREVISTO PER GLI ALTRI IMPIEGATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In relazione al particolare intento, perseguito dalla legge regionale n. 42 del 1975, di evitare un'improvvisa disoccupazione di massa - in sede di ristrutturazione del settore minerario zolfifero in Sicilia - appare non privo di razionalita` il trattamento differenziato disposto per i dirigenti infracinquantenni, licenziati perche` eccedenti il contingente da mantenere in servizio e non trasferiti - come gli altri impiegati della stessa eta` - al cosiddetto "servizio speciale" a gestione separata istituito dalla legge per l'anzidetto fine. Infatti la peculiare situazione dei dirigenti, che non li rende assimilabili agli altri impiegati - e che implica (e implicava) il loro impiego con compiti diversi ovvero in servizi da sovrintendere con supremazia gerarchica sul personale sottordinato - nonche` il numero ridotto degli stessi, li escludeva dalla 'ratio' giustificatrice del trattamento fatto alla generalita` degli operai e impiegati del settore. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5, ultimo comma e 10 l. reg. sic. 6 giugno 1975 n. 42, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla posizione dei dirigenti S. n. 121/1972.
In relazione al particolare intento, perseguito dalla legge regionale n. 42 del 1975, di evitare un'improvvisa disoccupazione di massa - in sede di ristrutturazione del settore minerario zolfifero in Sicilia - appare non privo di razionalita` il trattamento differenziato disposto per i dirigenti infracinquantenni, licenziati perche` eccedenti il contingente da mantenere in servizio e non trasferiti - come gli altri impiegati della stessa eta` - al cosiddetto "servizio speciale" a gestione separata istituito dalla legge per l'anzidetto fine. Infatti la peculiare situazione dei dirigenti, che non li rende assimilabili agli altri impiegati - e che implica (e implicava) il loro impiego con compiti diversi ovvero in servizi da sovrintendere con supremazia gerarchica sul personale sottordinato - nonche` il numero ridotto degli stessi, li escludeva dalla 'ratio' giustificatrice del trattamento fatto alla generalita` degli operai e impiegati del settore. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5, ultimo comma e 10 l. reg. sic. 6 giugno 1975 n. 42, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla posizione dei dirigenti S. n. 121/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte