Sentenza 32/2021 (ECLI:IT:COST:2021:32)
Massima numero 43581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
28/01/2021; Decisione del
28/01/2021
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione delle norme censurate - Assenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione delle norme censurate - Assenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per aberratio ictus. Il rimettente correttamente censura le disposizioni indicate poiché da esse si desume l'impossibilità di riconoscere lo status di figli ai nati da PMA eterologa, praticata da una coppia di donne, e ne fa discendere il vuoto di tutela censurato, con conseguente pretesa lesione degli evocati parametri costituzionali.
Ricorre l'inammissibilità delle questioni per aberratio ictus solo ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 224 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge
19/02/2004
n. 40
art. 8
co.
legge
19/02/2004
n. 40
art. 9
co.
codice civile
n.
art. 250
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte