Sentenza 181/1987 (ECLI:IT:COST:1987:181)
Massima numero 4285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
20/05/1987; Decisione del
20/05/1987
Deposito del 22/05/1987; Pubblicazione in G. U. 27/05/1987
Massime associate alla pronuncia:
4286
Titolo
SENT. 181/87 A. FALLIMENTO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - PARTECIPAZIONE - TITOLARI O AMMINISTRATORI - IMPRESA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 181/87 A. FALLIMENTO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - PARTECIPAZIONE - TITOLARI O AMMINISTRATORI - IMPRESA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
All'impresa in amministrazione straordinaria va attribuito il mezzo di tutela dell'intervento nell'adunanza di verificazione dello stato passivo, assicurato dall'art. 96 della legge fallimentare al debitore fallito, gia` giudicato conforme ai dettati della Carta costituzionale. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo l'art. 209, comma primo, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtu` dell'art. 1 D.L. 30 gennaio 1979 n. 29, sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della societa` o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato dallo stesso art. 209. - S. n. 222/1984. Con O. n. 77 del 1988 la Corte ha disposto la correzione di errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo della sent. n. 181/1987.
All'impresa in amministrazione straordinaria va attribuito il mezzo di tutela dell'intervento nell'adunanza di verificazione dello stato passivo, assicurato dall'art. 96 della legge fallimentare al debitore fallito, gia` giudicato conforme ai dettati della Carta costituzionale. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo l'art. 209, comma primo, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtu` dell'art. 1 D.L. 30 gennaio 1979 n. 29, sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della societa` o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato dallo stesso art. 209. - S. n. 222/1984. Con O. n. 77 del 1988 la Corte ha disposto la correzione di errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo della sent. n. 181/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte