Sentenza 181/1987 (ECLI:IT:COST:1987:181)
Massima numero 4286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  20/05/1987;  Decisione del  20/05/1987
Deposito del 22/05/1987; Pubblicazione in G. U. 27/05/1987
Massime associate alla pronuncia:  4285


Titolo
SENT. 181/87 B. FALLIMENTO - IMPUGNAZIONE CREDITI AMMESSI - LEGITTIMAZIONE - IMPRESA DEBITRICE SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Una volta riconosciuta all'impresa debitrice in amministrazione straordinaria la facolta` di intervento nella formazione dello stato passivo, diviene inammissibile la questione relativa alla decorrenza del termine (di quindici giorni) per l'impugnazione dello stato passivo dal deposito dello stesso nella cancelleria del Tribunale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 209, comma secondo, legge fallimentare, in riferimento all'art. 24 Cost.). Con O.n. 77 del 1988 la Corte ha disposto la correzione di errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo della sent.n. 181/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte