Sentenza 184/1987 (ECLI:IT:COST:1987:184)
Massima numero 4293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  20/05/1987;  Decisione del  20/05/1987
Deposito del 22/05/1987; Pubblicazione in G. U. 10/06/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 184/87. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI - ASSICURAZIONI NON GESTITE DALL'INPS - VERSAMENTO SUPPLETIVO (RISERVA MATEMATICA EX ART. 13 L. N. 1338 DEL 1962) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 29 del 1979 descrivono e disciplinano situazioni diverse come tali non suscettibili di scrutinio alla stregua dell'art. 3 Cost. Invero l'art. 1 concerne esclusivamente i lavoratori iscritti a forme assicurative sostitutive dell'assicurazione INPS e consente la ricongiunzione presso l'INPS di assicurazioni ne` in tutto ne` in parte gestite dall'istituto, laddove l'art. 2 ha per destinatari lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione generale obbligatoria per invalidita` e vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, che e` gestita dall'INPS. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 7 febbraio 1979 n. 29, in riferimento all'art. 3 Cost.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte