Sentenza 212/2024 (ECLI:IT:COST:2024:212)
Massima numero 46602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  25/11/2024;  Decisione del  25/11/2024
Deposito del 23/12/2024; Pubblicazione in G. U. 27/12/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - In genere - Danneggiamento aggravato - Trattamento sanzionatorio - Massimo edittale della pena della reclusione fino a tre anni - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Eterogeneità della fattispecie indicata quale tertium comparationis - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, secondo comma, cod. pen., censurato nella parte in cui prevede, per il reato di danneggiamento delle cose ivi elencate, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, anziché quella della reclusione da sei mesi a due anni. Da un raffronto della disposizione censurata con la norma indicata quale tertium comparationis – l’art. 424, primo comma, cod. pen. (danneggiamento seguito dal pericolo di incendio) –, emergono profili di evidente eterogeneità, tanto sul piano della struttura, quanto su quello dei beni giuridici tutelati: mentre la prima presuppone che la condotta abbia prodotto un danno effettivo all’integrità o alla funzionalità della cosa mobile o immobile altrui, la seconda correla la punibilità della condotta, finalizzata a danneggiare la cosa propria o altrui attraverso il fuoco, all’insorgere di un pericolo di incendio; quanto al bene oggetto della condotta, l’art. 635 cod. pen., richiede che della cosa distrutta, deteriorata o resa inservibile, sia titolare un terzo, mentre l’art. 424 cod. pen. contempla espressamente anche l’ipotesi in cui il fuoco sia stato appiccato a una cosa di proprietà dello stesso soggetto agente; a livello soggettivo, inoltre, mentre l’art. 424 cod. pen. è una norma connotata dal dolo specifico, il reato di cui all'art. 635 cod. pen. è integrato da quello generico; quanto al bene giuridico tutelato, infine, l’art. 424 cod. pen. tutela l’incolumità pubblica, mentre l’art. 635 cod. pen. salvaguarda il patrimonio. Non è dunque ravvisabile la denunciata violazione del principio di eguaglianza.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 635  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte