Sentenza 185/1987 (ECLI:IT:COST:1987:185)
Massima numero 4296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
20/05/1987; Decisione del
20/05/1987
Deposito del 22/05/1987; Pubblicazione in G. U. 10/06/1987
Titolo
SENT. 185/87 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - IMPRESA ASSOGGETTATA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRIBUTARI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 185/87 C. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - IMPRESA ASSOGGETTATA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRIBUTARI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Tra l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non sussiste identita` di presupposti e di dimensioni imprenditoriali, ragion per cui non puo` ravvisarsi violazione dell'art. 3 Cost. nel fatto che nell'una sia prevista la permanenza dell'organo sociale ordinario sotto il controllo del commissario giudiziale, e, nell'altra, l'estromissione degli organi sociali ordinari e la successione ad essi del commissario. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 2, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv. con modif. nella L. 3 aprile 1979 n. 95, e dell'art. 191, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto attribuiscono al Commissario dell'impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria la competenza esclusiva alla definizione dei rapporti tributari dell'impresa medesima, estromettendone gli organi ordinari).
Tra l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non sussiste identita` di presupposti e di dimensioni imprenditoriali, ragion per cui non puo` ravvisarsi violazione dell'art. 3 Cost. nel fatto che nell'una sia prevista la permanenza dell'organo sociale ordinario sotto il controllo del commissario giudiziale, e, nell'altra, l'estromissione degli organi sociali ordinari e la successione ad essi del commissario. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 2, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv. con modif. nella L. 3 aprile 1979 n. 95, e dell'art. 191, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto attribuiscono al Commissario dell'impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria la competenza esclusiva alla definizione dei rapporti tributari dell'impresa medesima, estromettendone gli organi ordinari).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte