Sentenza 188/1987 (ECLI:IT:COST:1987:188)
Massima numero 4301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LA PERGOLA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
21/05/1987; Decisione del
21/05/1987
Deposito del 25/05/1987; Pubblicazione in G. U. 03/06/1987
Titolo
SENT. 188/87 C. PROVINCIA DI BOLZANO - MASO CHIUSO - RICONOSCIMENTO CON LA DENOMINAZIONE "ERBHOF" - ATTESTATI DI TALE RICONOSCIMENTO - PREVISTO RILASCIO IN LINGUA ITALIANA O TEDESCA ANZICHE' IN REDAZIONE BILINGUE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 188/87 C. PROVINCIA DI BOLZANO - MASO CHIUSO - RICONOSCIMENTO CON LA DENOMINAZIONE "ERBHOF" - ATTESTATI DI TALE RICONOSCIMENTO - PREVISTO RILASCIO IN LINGUA ITALIANA O TEDESCA ANZICHE' IN REDAZIONE BILINGUE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'attestato di riconoscimento della qualita` di "maso avito" ("Erbhof"), attenendo al riconoscimento di una situazione obiettiva del fondo - in quanto coltivato ed abitato da proprietari appartenenti, da almeno duecento anni, ad una stessa famiglia in linea diretta o collaterale fino al secondo grado - ed essendo finalisticamente destinato a tutti coloro che si auspica seguano l'esempio di fedele e lodevole conservazione di proprieta` contadine, non riguarda il singolo richiedente, ma interessa la generalita` dei cittadini e tutti i proprietari, attuali e futuri, di masi chiusi. Esso rientra, quindi, fra gli "atti destinati ad uso pubblico" per i quali sia lo statuto del Trentino Alto Adige (art. 100) sia le norme di attuazione (art. 1 d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688) prescrivono, obbligatoriamente, la redazione bilingue. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, il 13 luglio 1983, dal Consiglio provinciale di Bolzano, nella parte in cui dispone che "gli attestati di riconoscimento", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziche` in redazione bilingue.
L'attestato di riconoscimento della qualita` di "maso avito" ("Erbhof"), attenendo al riconoscimento di una situazione obiettiva del fondo - in quanto coltivato ed abitato da proprietari appartenenti, da almeno duecento anni, ad una stessa famiglia in linea diretta o collaterale fino al secondo grado - ed essendo finalisticamente destinato a tutti coloro che si auspica seguano l'esempio di fedele e lodevole conservazione di proprieta` contadine, non riguarda il singolo richiedente, ma interessa la generalita` dei cittadini e tutti i proprietari, attuali e futuri, di masi chiusi. Esso rientra, quindi, fra gli "atti destinati ad uso pubblico" per i quali sia lo statuto del Trentino Alto Adige (art. 100) sia le norme di attuazione (art. 1 d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688) prescrivono, obbligatoriamente, la redazione bilingue. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, il 13 luglio 1983, dal Consiglio provinciale di Bolzano, nella parte in cui dispone che "gli attestati di riconoscimento", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziche` in redazione bilingue.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 08/08/1959
n. 688
art. 1
co. 1